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Comunicazioni e notizie n. 02/2017


  2017/01/23

Fabbricati rurali non ancora censiti al Catasto Fabbricati

Sul sito delle dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco dei fabbricati irregolari: www.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati non dichiarati - Servizio online > Fabbricati non dichiarati - ricerca particelle

L’obbligo in capo ai proprietari di dichiarare al Catasto fabbricati i fabbricati rurali era previsto entro il termine del 30 novembre 2012. E’ ancora possibile presentare la dichiarazione di aggiornamento (rivolgendosi ad un tecnico abilitato), usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che possono ridursi da un importo compreso tra € 1.032 e € 8.264 ad un importo pari ad 1/6 del minimo.

I proprietari inadempienti, così si legge nel comunicato stampa, riceveranno nelle prossime settimane una comunicazione da parte dell’Agenzia, che li inviterà a regolarizzare spontaneamente la situazione catastale dell’immobile, beneficiando di sanzioni ridotte.  In mancanza, gli Uffici provinciali del Territorio dell’Agenzia delle Entrate procederanno all’accertamento, in via sostitutiva del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge.

Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:

- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;

- serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;

- vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;

- manufatti isolati privi di copertura;

- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;

- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;

- fabbricati in corso di costruzione o di definizione;

- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

Si consiglia di far valutare i motivi di esclusione da un tecnico abilitato.

 

23 gennaio 2017

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N.B.: Le notizie sopra riportate hanno carattere esclusivamente informativo. Si raccomanda al Lettore di consultare sempre la normativa vigente per la corretta applicazione.

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